[1]Trasferimento della Persona Condannata Espulsa

[2]1. E' consentito il trasferimento di una persona condannata, senza il consenso di quest'ultima, quando la sentenza definitiva di condanna pronunciata nei suoi confronti o un provvedimento amministrativo definitivo emesso in conseguenza di tale sentenza dispongono una misura di espulsione od altra misura per effetto della quale la persona condannata non potra' piu' soggiornare nel territorio dello Stato di Condanna dopo la sua scarcerazione. 2. Lo Stato di Esecuzione presta il proprio consenso solo dopo aver sentito il parere della persona condannata. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, oltre a quanto stabilito all'articolo 7 del presente Trattato, per quanto compatibile, lo Stato di Condanna trasmette allo Stato di Esecuzione:

  • a)una dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo al suo eventuale trasferimento nello Stato di Esecuzione;
  • b)una copia della sentenza di condanna o del provvedimento amministrativo che dispongono la misura di espulsione o altra misura per effetto della quale la persona condannata non potra' piu' soggiornare nel territorio dello Stato di Condanna dopo la sua scarcerazione.

Testo vigente dal 19 novembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-11-17;170~trattato-art17 · fonte del testo

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