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Tributario
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999
Legge 11 luglio 2002, n. 170
- Aggiornato al
- 7 agosto 2002
- Articoli
- 32
- Versioni storiche
- 35
- Art. 1CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DI DANIMARCA PER EVITARE LE DOPPIE…
- Art. 2CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per…
- Art. 3GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una…
- Art. 4Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente"…
- Art. 5ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili…
- Art. 7DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto…
- Art. 8MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di…
- Art. 9ASSOCIATE 1. Allorche' (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o…
- Art. 10I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente…
- Art. 11Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro…
- Art. 12I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato…
- Art. 13DI CAPITALE 2. Gli utili di un residente di uno Stato contraente provenienti…
- Art. 14INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio…
- Art. 15SUBORDINATO 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e…
- Art. 16E GETTONI DI IMPRESA I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe…
- Art. 17E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un…
- Art. 18E PAGAMENTI ANALOGHI 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le…
- Art. 19PUBBLICHE 1. (a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle…
- Art. 20E INSEGNANTI Le remunerazioni che un professore o un insegnante, il quale soggiorni in…
- Art. 21Le somme che uno studente o apprendista il quale e', o era immediatamente prima di…
- Art. 22' CONNESSE ALLA PROSPEZIONE PRELIMINARE ALLA RICERCA O ALL'ESTRAZIONE DI IDROCARBURI 1…
- Art. 23REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne…
- Art. 24DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in…
- Art. 25DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro…
- Art. 26AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli…
- Art. 27DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le…
- Art. 28DI MISSIONI DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione…
- Art. 29TERRITORIALE 1. La presente Convenzione puo' essere estesa, integralmente o con le…
- Art. 30Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate…
- Art. 31IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' soggetta a ratifica od approvazione in…
- Art. 32La presente Convenzione rimarra' in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente…
