' della regione africana Per adempiere gli obblighi che loro spettano in virtu' della Convenzione, le Parti, nel quadro dell'attuazione del presente allegato, adottano un approccio di base che tenga conto delle particolarita' dell'Africa, ossia: (a) una grande proporzione di zone aride, semi-aride e subumide secche; (b) un numero elevato di Paesi e popolazioni colpite dalla desertificazione e dal frequente ripetersi di periodi di grande siccita'; (c) un gran numero di Paesi colpiti che non dispongono di un litorale; (d) una poverta' ampiamente diffusa nella maggior parte dei Paesi colpiti di cui molti figurano tra i meno progrediti, e la necessita' di un aiuto esterno importante sotto forma di doni e di prestiti a condizioni concessionali, per perseguire i loro obiettivi di sviluppo; (e) difficolta' socio-economiche esacerbate dal deterioramento e dalla fluttuazione dei termini di scambio, dall'indebitamento esterno e dall'instabilita' politica, che provocano migrazioni interne, regionali e internazionali; (f) popolazioni che per assicurare la loro sussistenza dipendono fortemente dalle risorse naturali, fatto che, aggravato dagli effetti delle tendenze e dei fattori demografici, dalla debolezza della base tecnologica e dalle pratiche di produzione non durevoli, contribuisce ad un inquietante degrado delle risorse; (g) le lacune del contesto istituzionale e del quadro giuridico, la debolezza delle infrastrutture e l'insufficienza dei mezzi scientifici, tecnici ed educativi e, di conseguenza, il notevole bisogno di consolidamento delle capacita' dei Paesi della regione; e (h) il ruolo primordiale delle azioni di lotta contro la desertificazione e/o di attenuazione degli effetti della siccita' tra le priorita' nazionali di sviluppo nei Paesi africani colpiti.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~allegato-i-art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari