[1]Effetti del trasferimento nella Parte ricevente

[2]1. Le Autorita' competenti della Parte ricevente dovranno proseguire l'applicazione della pena o misura privativa della liberta' senza modificare la sua natura giuridica e durata, cosi' come determinate dalla Parte mittente. 2. Qualora la natura o la durata della pena o misura privativa della liberta' sia incompatibile con la legge della Parte ricevente, la persona condannata non sara' trasferita, salvo il consenso delle Parti.

Testo vigente dal 4 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-02-10;17~trattato-art10 · fonte del testo

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