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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998
Legge 10 gennaio 2004, n. 17
- Aggiornato al
- 29 gennaio 2004
- Articoli
- 11
- Versioni storiche
- 11
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Organizzazione…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla…
- Art. 3All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.550.000 euro per…
- Art. 4La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
- Art. iTraduzione non Ufficiale ACCORDO TRA L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER…
- Art. iiArticolo II Accordo Finanziario 1. Le risorse finanziarie necessarie per mantenere in…
- Art. iiiArticolo III Comitato Direttivo 1. Verra' costituito un comitato direttivo composto da un…
- Art. ivArticolo IV Il Direttore Esecutivo 1. Sulla base di una lista di candidati presentata dal…
- Art. vArticolo V Programma e Bilancio Nell'Ambito generale del programma e del bilancio…
- Art. viArticolo VI Composizione di Dispute Qualsiasi controversia da ricondursi…
- Art. viiArticolo VII Entrata in vigore. Durata e Modifiche 1. Questo Accordo sara' firmato da…
