Indice per libri, titoli e capi
Tributario
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997
Legge 11 luglio 2002, n. 169
- Aggiornato al
- 7 agosto 2002
- Articoli
- 31
- Versioni storiche
- 34
- Art. 1CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'UCRAINA PER…
- Art. 2CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul…
- Art. 3GENERALI 1. Ai fini della presente COnvenzione, a meno che il contesto non richieda una…
- Art. 4Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente"…
- Art. 5ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6IMMOBILIARI 1. I redditi che un residenze di uno Stato contraente ritrae da beni immobili…
- Art. 7DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto…
- Art. 8MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili derivanti da11'esercizio, in traffico internazionale, di…
- Art. 9ASSOCIATE Allorche' (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o…
- Art. 10I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente…
- Art. 11Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro…
- Art. 12I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato…
- Art. 13DI CAPITALE 1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la…
- Art. 14INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio…
- Art. 15SUBORDINATO 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 della presente…
- Art. 16E GETTONI DI PRESENZA I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe…
- Art. 17E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15 della presente…
- Art. 18Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 della presente Convenzione…
- Art. 19PUBBLICHE 1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente…
- Art. 20INSEGNANTI 1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in uno…
- Art. 21Le somme che uno studente o apprendista il quale e', o era immediatamente prima di…
- Art. 22REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne…
- Art. 23Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'art. 6, posseduti da un…
- Art. 24DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in…
- Art. 25DISCRIMINAZIONE 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro…
- Art. 26AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli…
- Art. 27DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le…
- Art. 28DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non…
- Art. 29Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate…
- Art. 30IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno…
- Art. 31La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati…
