Art. 9-quater (Protocollo)
Ufficio comune a piu' Stati contraenti 1. Se piu' Stati contraenti convengono di realizzare l'unificazione delle loro leggi nazionali in materia di marchi, essi potranno notificare al Direttore generale
- i)che un Ufficio comune si sostituira' all'Ufficio nazionale di ciascuno di loro, e
- ii)che l'insieme dei loro territori rispettivi dovra' essere considerato come un solo Stato per l'applicazione totale o parziale delle disposizioni precedenti il presente articolo come pure delle disposizioni degli articoli 9 quinquies e 9 sexies 2. Questa notificazione avra' effetto soltanto tre mesi dopo la data della comunicazione che ne sara' data dal Direttore generale alle altre parti contraenti.
Testo vigente dal 31 marzo 1996
