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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza sociale, fatta a Roma il 27 giugno 1997
Legge 27 maggio 1999, n. 167
- Aggiornato al
- 15 giugno 1999
- Articoli
- 45
- Versioni storiche
- 48
- Art. 1CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI CROAZIA IN MATERIA DI SICUREZZA…
- Art. 2La presente Convenzione si applica alle legislazione concernenti: In Italia: a)…
- Art. 3La presente Convenzione si applica ai cittadini dei due Stati contraenti che sono o sono…
- Art. 4riserva delle disposizioni della presente Convenzione. i lavoratori italiani in Croazia e…
- Art. 5quanto diversamente disposto ai successivi artt. 6 e 7, i lavoratori ai quali si…
- Art. 6disposizioni stabilite dall'art. 5 comportano le seguenti eccezioni: a) Il lavoratore…
- Art. 7personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello…
- Art. 8Autorita' competenti dei due Stati contraenti possono prevedere di comune accordo, in…
- Art. 9quanto diversamente disposto nella presente Convenzione. i lavoratori aventi diritto a…
- Art. 10Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione di uno…
- Art. 11fini del l'assicurazione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in…
- Art. 12I lavoratori di cui agli art. 6 e 7 che soddisfino le condizioni richieste dalla…
- Art. 13I lavoratori che, tenendo conto eventualmente di quanto disposto all'art. 11, soddisfano…
- Art. 14Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di…
- Art. 15familiari del lavoratore residenti nello Stato contraente diverso da quello competente…
- Art. 16concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di notevole…
- Art. 17prestazioni concesse dall'Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzione…
- Art. 18a) Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato…
- Art. 19un lavoratore, anche tenendo conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di…
- Art. 20Ciascuno degli Stati contraenti, se del caso, integra al trattamento minimo le…
- Art. 21la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni…
- Art. 22le prestazioni in natura: si applicano le disposizioni di cui agli artt. 12, 16 e 17.
- Art. 23un lavoratore, che risiede o soggiorna nell'altro Stato contraente, richieda la fornitura…
- Art. 24Le prestazioni per malattie professionali indennizzabili secondo la legislazione di…
- Art. 25per la valutazione del grado di incapacita' la legislazione di uno Stato contraente…
- Art. 26'infortunio subito da un cittadino di uno dei due Stati contraenti, mentre egli si reca…
- Art. 27richiesta dell'Istituzione competente e, previa autorizzazione di questa. anche su…
- Art. 28un lavoratore ha diritto a prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale…
- Art. 29infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno Stato contraente…
- Art. 30Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato…
- Art. 31la legislazione di uno Stato contraente subordina l'acquisizione del diritto alle…
- Art. 32lavoratori, con esclusione dei disoccupati e dei pensionati, ricevono le prestazioni…
- Art. 33diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dell' articolo precedente e'…
- Art. 34Autorita' competenti dei due Stati contraenti concorderanno la normativa di attuazione…
- Art. 35Autorita' competenti dei due Stati contraenti si impegnano a tenersi vicendevolmente…
- Art. 36Le Autorita', le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati…
- Art. 37Autorita' diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono rivolgersi…
- Art. 38Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste della legislazione di uno degli Stati…
- Art. 39facilitare l'applicazione della presente Convenzione e consentire un piu' rapido…
- Art. 40Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che Vengono presentati in applicazione della…
- Art. 41Autorita', le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati…
- Art. 42L'Istituzione di uno Stato contraente che, ai sensi della presente Convenzione, deve…
- Art. 43l'Istituzione di uno Stato contraente abbia erogato una pensione o rendita per un importo…
- Art. 44Le disposizioni della presente Convenzione si applicano alle domande di prestazioni…
- Art. 45La presente Convenzione sara' ratificata da entrambi gli Stati contraenti secondo le…
