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Tributario
Ratifica ed esecuzione, della convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago per evitare le doppie imposizioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Port of Spain il 26 marzo 1971
Legge 20 marzo 1973, n. 167
- Aggiornato al
- 7 maggio 1973
- Articoli
- 28
- Versioni storiche
- 30
- Art. 1Convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago per evitare le doppie imposizioni e…
- Art. 2considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per…
- Art. 3di carattere generale 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non…
- Art. 4fiscale 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato…
- Art. 5organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6immobiliari 1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato…
- Art. 7delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto…
- Art. 8marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di…
- Art. 9associate Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o…
- Art. 10I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente…
- Art. 11Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente…
- Art. 12I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato…
- Art. 13di gestione 1. L'imposta applicata da uno Stato contraente sui pagamenti effettuati da…
- Art. 14' indipendenti di carattere personale, professionale o tecnico 1. Quando un residente di…
- Art. 15dipendenti 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i…
- Art. 16a membri dei Consigli di Amministrazione La partecipazione agli utili, i gettoni di…
- Art. 17e sportivi Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15 i redditi che i…
- Art. 18Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni, i vitalizi e…
- Art. 19pubbliche 1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da…
- Art. 20, insegnanti e ricercatori 1. I professori, gli insegnanti ed i ricercatori i quali…
- Art. 21ed apprendisti 1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era prima…
- Art. 22di una deduzione o di un credito 1. Le leggi degli Stati contraenti continueranno a…
- Art. 23discriminazione 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro…
- Art. 24amichevole 1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate…
- Art. 25di informazioni 1. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le…
- Art. 26diplomatici e consolari Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i…
- Art. 27in vigore 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno…
- Art. 28La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati…
