delle domande 1. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte interpellata. 2. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte, fornendo informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un 'altra autorita', della quale l'autorita' interpellata e' responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo. 4. In casi particolari, i funzionari di una Parte, d'intesa con l'altra Parte e adempiendo alle condizioni imposte da quest'ultima, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima. 5. Se, nelle circostanze previste dal presente protocollo, funzionari di una Parte sono presenti alle indagini condotte nel territorio dell'altra Parte, essi devono poter dimostrare in qualsiasi momento la loro funzione ufficiale. Detti funzionari non devono ne' indossare l'uniforme ne' portare armi.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~protocollo-n-2-art6 · fonte del testo

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