1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta', inclusi quelli riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. 2. Nei limiti dei rispettivi poteri, le Parti: - incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la composizione delle controversie che possono derivare da transazioni commerciali o di cooperazione tra operatori economici della Comunita' e della Russia; - decidono che, se una vertenza viene sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle Parti puo' scegliere liberamente il proprio arbitro, salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle Parti e indipendentemente dalla nazionalita', e che il terzo arbitro o l'arbitro unico puo' essere cittadino di un paese terzo; - raccomandano ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti; - incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l'applicazione dei lodi arbitrali stranieri firmata il 10 giugno 1958 a New York.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art98 · fonte del testo

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