postali e telecomunicazioni 1. Le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione nel settore al fine di integrare gradualmente, a livello tecnico, le rispettive reti delle poste e telecomunicazioni. A tal fine, esse provvedono in particolare a: - scambiare informazioni sui servizi delle poste e telecomunicazioni nonche' sulle politiche in materia di trasmissioni radiotelevisive; - scambiare informazioni tecniche e di altra natura, a impartire una formazione in materia di gestione e a fornire consulenze; - trasferire tecnologie e know-how; - far si' che i competenti organismi di entrambe elaborino e attuino progetti comuni; - promuovere le nuove infrastrutture di comunicazione, soprattutto per soddisfare le esigenze delle istituzioni commerciali e pubbliche; - far adottare le norme tecniche, i sistemi di certificazione e gli orientamenti normativi europei; - collaborare per garantire le comunicazioni in circostanze critiche e consultarsi per elaborare orientamenti in base ai quali gli operatori possano cooperare in caso di catastrofi, ecc. 2. Queste attivita' riguarderanno, in particolare, i seguenti settori prioritari: - sviluppo e modernizzazione di un settore integrato delle telecomunicazioni in Russia nel quadro delle riforme del mercato e creazione di un'appropriata base normativa; - modernizzazione della rete di telecomunicazioni russa e sua integrazione a livello tecnico nelle reti europea e mondiale; - cooperazione per sviluppare i sistemi di scambi di informazioni e di trasmissione dei dati tra organizzazioni comunitarie e russe; - integrazione a livello tecnico delle reti transeuropee di telecomunicazioni; - modernizzazione dei servizi postali e radiotelevisivi russi, compresi gli aspetti giuridici e normativi; - adeguamento dei servizi delle telecomunicazioni, delle poste e della radiotelevisione al mutato contesto economico di entrambe le Parti, comprese le strutture organizzative, la strategia e la pianificazione, le politiche tariffarie e le politiche in materia di commesse.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art71 · fonte del testo

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