Parti si impegnano, quando le circostanze lo consentiranno, ad esaminare la possibilita' di ampliare i titoli pertinenti dell'accordo, segnatamente il Titolo III e l'articolo 53, per instaurare fra di esse una zona di libero scambio. Il Consiglio di cooperazione puo' fare alle Parti raccomandazioni al riguardo. Agli eventuali ampliamenti si potra' procedere soltanto previo accordo tra le Parti conformemente alle rispettive procedure. Le Parti esamineranno insieme, nel 1998, se le circostanze consentono di avviare negoziati per la creazione della zona di libero scambio.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art3 · fonte del testo

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