[1]Richiesta di estradizione e documenti necessari

[2]1. La richiesta di estradizione deve essere formulata per iscritto e deve contenere quanto segue: (a) l'indicazione dell'Autorita' Richiedente; (b) nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalita', la professione, il domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identificazione ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi nonche', se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa; (c) un'esposizione dei fatti costituenti reato per i quali l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione della data, del luogo di consumazione, della condotta e delle conseguenze del reato; (d) titolo del reato, la pena che potrebbe essere applicata e le disposizioni di legge necessarie per determinare la giurisdizione penale; (e) il testo delle disposizioni di legge in materia che stabiliscono i termini per procedere penalmente o il termine per dare esecuzione alla condanna; 2. Oltre a quanto previsto dal punto 1 del presente articolo, (a) la domanda di estradizione che ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale a carico della persona richiesta deve essere accompagnata anche dalla copia autentica del mandato di arresto emesso dall'autorita' competente dello Stato Richiedente; (b) la domanda di estradizione che ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta deve essere accompagnata dalla copia autentica della sentenza esecutiva e dall'indicazione della pena gia' eseguita. 3. La richiesta di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 devono essere sottoscritti o sigillati ufficialmente dalle competenti autorita' dello Stato Richiedente ed essere accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto, salvo diversi accordi tra gli Stati.

Testo vigente dal 9 ottobre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-24;161~trattato-art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari