1. Le controversie originate dall'interpretazione di singole disposizioni del presente Accordo o dalla sua realizzazione, saranno risolte tramite consultazioni tra le Parti. Le consultazioni saranno avviate non oltre novanta giorni dalla data dell'invio della notifica da una delle Parti all'altra. In caso di necessita' le controversie saranno portate all'esame del Comitato. 2. Qualora i Contratti o Accordi Esecutivi non fossero conformi a quanto disposto dal presente Accordo, prevarra' quest'ultimo. 3. Le disposizioni del presente Accordo potranno essere modificate, previo accordo scritto tra le Parti.

Testo vigente dal 13 agosto 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-07-31;160~accordo-art14 · fonte del testo

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