Conformemente alla legislazione vigente in ciascuno Stato, le Parti assicureranno l'efficace protezione dei diritti sulla proprieta' intellettuale gia' esistente, o l'appropriata ripartizione di quelli sulla proprieta' intellettuale sviluppata nell'ambito del presente Accordo. Gli aspetti attinenti alla tutela e alla ripartizione dei diritti sulla proprieta' intellettuale verranno regolamentati dai Contratti o dagli Accordi Esecutivi.

Testo vigente dal 13 agosto 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-07-31;160~accordo-art10 · fonte del testo

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