1. Le competenti Autorita' italiane adotteranno tutti i provvedimenti atti a facilitare l'entrata in territorio italiano, il soggiorno e l'uscita dallo stesso territorio a tutte le persone convocate al Centro in veste ufficiale, ed in particolare: - i membri e gli organi collegiali del Centro; - i funzionari del Centro ed i membri delle loro famiglie aventi titolo alle prestazioni familiari ai sensi dello Statuto del Personale; - gli esperti ed i consulenti in missione ufficiale per il Centro, come pure i borsisti ed ogni altra persona designata dal Centro per partecipare ai suoi programmi. 2. I visti che possono risultare necessari per le persone suindicate saranno accordati gratuitamente ed il piu' rapidamente possibile, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 13, paragrafo 5.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;160~accordo-art8 · fonte del testo

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