E' convertito in legge il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, recante norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito, con le seguenti modificazioni: All'articolo 3 e' aggiunto il seguente comma: "Le imposte indicate nel secondo comma dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, possono essere iscritte, oltre che nei ruoli principali di cui al primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche in ruoli principali da formare e trasmettere all'intendenza di finanza entro il 15 maggio, il 15 ottobre e il 15 dicembre 1976, con scadenza rispettivamente della prima rata al giorno 10 luglio e 10 dicembre 1976, e al giorno 10 febbraio 1977 e della seconda rata al giorno 10 settembre 1976 e al giorno 10 febbraio e 10 aprile 1977". L'articolo 4 e' sostituito con il seguente: "All'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e' aggiunto il seguente comma: "L'azienda di credito che non versa alla tesoreria dello Stato, nel termine previsto nel secondo comma, lettera b), le imposte al cui pagamento e' stata delegata deve corrispondere, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, una somma pari al 2 per cento delle somme non versate "".

Testo vigente dal 4 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-02;160~art1 · fonte del testo

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