[1]1. La Bulgaria, conformemente agli impegni assunti, ha chiuso definitivamente, per disattivarle successivamente, l'unita' 1 e l'unita' 2 della centrale nucleare di Kozloduy prima del 2003, e si impegna a chiudere definitivamente l'unita' 3 e l'unita' 4 della stessa centrale nel 2006 e a disattivare successivamente dette unita'. 2. Nel periodo 2007-2009 la Comunita' fornisce alla Bulgaria assistenza finanziaria a sostegno dei suoi sforzi volti a disattivare e ad affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione delle unita' 1 - 4 della centrale nucleare di Kozloduy. L'assistenza contempla, tra l'altro: misure a sostegno della disattivazione delle unita' 1-4 della centrale nucleare di Kozloduy, misure per il miglioramento ambientale in linea con l'acquis, misure di ammodernamento dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia convenzionale in Bulgaria, misure per migliorare l'efficienza energetica, potenziare l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Per il periodo 2007-2009 l'assistenza ammonta a 210 milioni di EUR (prezzi 2004) in stanziamenti di impegno, da ripartire in quote annuali uguali di 70 milioni di EUR (prezzi 2004). L'assistenza o parte di essa puo' essere messa a disposizione come contributo Comunitario al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Kozloduy, gestito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. 3. La Commissione puo' adottare norme di attuazione dell'assistenza di cui al paragrafo 2. Le norme sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalita' per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(1). A tal fine, la Commissione e' assistita da un comitato. Si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE e' di sei settimane. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

[2]---------------------------

[3](1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Testo vigente dal 25 gennaio 2006

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