Art. 59 — Ratifica, accettazione e approvazione
1. Il presente accordo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari in conformita' delle rispettive procedure costituzionali o istituzionali. 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il depositario non oltre il 30 settembre 1980. Tuttavia il Consiglio puo' concedere una proroga ai governi firmatari che non siano in grado di depositare i propri strumenti entro tale data. 3. Al momento del deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione ciascun governo si qualifica come membro esportatore o importatore.
Testo vigente dal 15 aprile 1982
