1. Per le operazioni della scorta stabilizzatrice vengono fissati i seguenti prezzi:

  • a)prezzo di riferimento;
  • b)prezzo minimo di intervento;
  • c)prezzo massimo di intervento;
  • d)prezzo limite di azione minimo;
  • e)prezzo limite di azione massimo;
  • f)prezzo indicativo minimo;
  • g)prezzo indicativo massimo. 2. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il prezzo di riferimento viene stabilito inizialmente a 210 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo. Esso e' soggetto a riesame e sara' riveduto in conformita' della sezione A dell'articolo 32. 3. Il prezzo di intervento massimo ed il prezzo di intervento minimo saranno rispettivamente calcolati ad un livello superiore ed inferiore al 15 per cento del prezzo di riferimento, salvo diversa decisione del Consiglio con voto speciale. 4. Il prezzo limite di azione massimo e minimo verra' calcolato rispettivamente ad un livello superiore e inferiore al 20, per cento del prezzo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida altrimenti con voto speciale. 5. I prezzi calcolati in conformita' dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo vengono arrotondati alla frazione di centesimo. 6. Salvo diversa disposizione del presente accordo, nei primi trenta mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, il prezzo indicativo minimo sara' di 150 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo ed il prezzo indicativo massimo corrispondera' a 270 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo.

Testo vigente dal 15 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159~art30 · fonte del testo

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