1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i Membri della Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dai Membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare ai Membri dell'organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;159~art18 · fonte del testo

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