[1]Articolo VI
[2]Ciascuno Stato contraente notifichera' all'altro per via diplomatica il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore del presente Protocollo. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data della ricezione dell'ultima di queste notifiche.
Testo vigente dal 13 settembre 2012
