[1]Pensioni dovute secondo la legislazione dei due Stati contraenti (totalizzazione e pro-rata)

[2](1) Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in virtu' di tale legislazione, l'Istituzione competente di detto Stato applica le disposizioni di cui all'art. 11. (2) Se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione di prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altro Stato contraente o, in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione. Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale. (3) Ai fini della determinazione delle prestazioni spettanti in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11, l'istituzione competente di ciascuno Stato contraente procede come segue:

  • 1)determina l'importo teorico della prestazione alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la propria legislazione;
  • 2)stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione cui ha diritto l'interessato, riducendo l'importo teorico di cui al comma 3 punto 1 in base al rapporto fra i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione che essa applica ed i periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati contraenti;
  • 3)se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti e' superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno Stato per beneficiare di una prestazione completa, l'istituzione competente prende in considerazione questa durata massima, in luogo della durata totale dei periodi in questione; (4) Se la legislazione di uno Stato contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o dei contributi, l'Istituzione competente di tale Stato prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati, in conformita' alla legislazione che essa applica.

Testo vigente dal 27 ottobre 2025

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