[1]Prestazioni in caso di soggiorno di breve durata

[2](1) I lavoratori che, tenendo conto eventualmente di quanto disposto all'art. 11, soddisfano, per aver diritto alle prestazioni, le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente e:

  • 1)il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante il soggiorno di breve durata sul territorio dell'altro Stato contraente, oppure
  • 2)che sono stati autorizzati dall'Istituzione competente, in base alla legislazione che essa applica, a recarsi sul territorio dell'altro Stato per ivi ricevere le cure adatte, beneficiano delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente da parte dell'Istituzione del luogo di soggiorno, secondo la legislazione che quest'ultima applica, e delle prestazioni in denaro erogate direttamente dall'Istituzione competente, secondo la legislazione che quest'ultima applica. (2) Il periodo di durata della corresponsione delle prestazioni in denaro e' fissato dall'Istituzione competente. (3) Le disposizioni del comma 1 sono applicabili, per quanto riguarda le prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore, ai titolari di pensione o di rendita ed ai rispettivi familiari, nonche' alle persone affiliate per altro titolo all'assicurazione obbligatoria per malattia nel proprio Stato.

Testo vigente dal 27 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153~art13 · fonte del testo

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