[1]RELAZIONI CON LEGGI E TRATTATI

[2]1. Nessuna disposizione del presente Accordo imporra': (a) alla Repubblica Greca o alla Repubblica Italiana di derogare alle disposizioni obbligatorie dei Trattati comunitari; o (b) alla Repubblica di Albania di derogare dalla disposizioni obbligatorie del Trattato della Comunita' per l'Energia. 2. I Partecipanti al Progetto devono essere considerati quali "Investitori" ai fini dell'articolo 1 (7) del Trattato sulla Carta dell'Energia e del Progetto e di tutti gli aspetti di esso, e ogni interesse che possono avere in qualsiasi accordo relativo al Progetto, deve essere considerato un "Investmento" nel Territorio della relativa Parte ai fini dell'articolo 1 (6), del Trattato sulla Carta dell'Energia.

Testo vigente dal 4 gennaio 2014

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urn:nir:stato:legge:2013-12-19;153~accordo-art3 · fonte del testo

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