[1]TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR

[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador qui di seguito denominati "Stati Contraenti", desiderando di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;

[3]ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca norme in materia di assistenza giudiziaria nel settore penale, hanno stabilito quanto segue:

[4]Articolo 1

[5]Oggetto

[6]1. Gli Stati Contraenti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia assistenza giudiziaria in materia penale. 2. Tale assistenza comprende: (a) la ricerca e l'identificazione di persone; (b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali; (c) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorita' competente dello Stato Richiedente; (d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova; (e) l'espletamento e la trasmissione di perizie; (f) l'assunzione di testimonianze o di altre dichiarazioni; (g) l'assunzione di interrogatori; (h) il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o dipartecipare ad altri atti processuali; (i) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o cose; (j) l'esecuzione di indagini, perquisizioni, e sequestri; (k) la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato; (l) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari; (m) lo scambio di informazioni in materia di diritto; (n) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto. 3. Il presente Trattato non si applica: (a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della liberta' personale; (b) all'estradizione di persone; (c) all'esecuzione di sentenze penali pronunciate nello Stato Richiedente; (d) al trasferimento della persona condannata ai fini dell'esecuzione della pena; (e) al trasferimento dei procedimenti penali. 4. Il presente Trattato si applica esclusivamente alla reciproca assistenza giudiziaria tra le Parti Contraenti.

Testo vigente dal 20 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;152~art1 · fonte del testo

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