Dopo l'art. 31 della Convenzione e' aggiunto l'articolo seguente: Art. 31-bis. Se l'estradizione e' richiesta per dare corso ad un procedimento penale per un reato punito con la pena di morte o con altra pena contraria alla legge dello Stato Richiesto, lo Stato Richiedente applichera' la pena prevista per il medesimo reato dalla legge dello Stato Richiesto. Se l'estradizione e' richiesta per eseguire una condanna definitiva alla pena di morte o ad un'altra pena contraria alla legge dello Stato Richiesto, l'estradizione non sara' concessa, a meno che la suddetta pena sia sostituita dalla pena massima prevista per lo stesso reato dalla legge dello Stato Richiesto.

Testo vigente dal 9 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152~accordo-art2 · fonte del testo

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