[1]Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2005, N. 90

[2]All'articolo 1, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto dei principi comunitari in materia di appalti di forniture». All'articolo 2: al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali poteri sono ricompresi quelli concernenti le emergenze ambientali relative alla bonifica e al risana-mento dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione»; al comma 2, dopo le parole: «del 20 settembre 2004,», sono inserite le seguenti: «che cessa contestualmente dalle sue funzioni,». All'articolo 3: al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «30 luglio 1999, n. 303,», sono inserite le seguenti: «fino al limite di dodici unita',»; il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nel limite complessivo massimo di euro 200.000 per l'anno 2005 e di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, nel limite massimo di spesa di euro 5.900.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie previste dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350». All'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: «2. Con successivo regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati modalita', termini e procedure per l'elargizione. 2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzato il limite massimo di spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2005 a valere sul Fondo per la protezione civile. 2-ter. Il Fondo per la protezione civile e' corrispondentemente incrementato di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Testo vigente dal 30 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-07-26;152~art1 · fonte del testo

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