Le Alte Parti contraenti si impegnano a esaminare e regolare di comune accordo il riconoscimento reciproco di titoli di studio secondari di ogni ordine e grado, previsti dai propri ordinamenti scolastici, anche allo scopo di consentire ai rispettivi studenti il proseguimento degli studi in ciascuno dei due Paesi e l'ammissione alle Universita' e agli Istituti di istruzione superiore. Le Alte Parti contraenti esamineranno anche la possibilita' di concordare il riconoscimento dei titoli universitari conseguiti mediante corsi regolari di studio e la validita' dei certificati relativi agli esami gia' sostenuti, per il proseguimento degli studi presso le Universita' dell'altro Paese. A tal fine verranno stabilite speciali tabelle di equiparazione dei titoli universitari.

Testo vigente dal 26 gennaio 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-12-06;1510~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari