Art. 20 (Allegato)
[1]Informazioni successive alla consegna
[2]La Parte Richiedente, su domanda della Parte Richiesta, fornira' prontamente informazioni sul procedimento, sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata, sulla sua estradizione ad uno Stato terzo.
Testo vigente dal 20 dicembre 2019
