[1]Consegna di Beni

[2]1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta, in conformita' alla propria legislazione nazionale, sequestrera' i beni rinvenuti sul suo territorio e che sono nella disponibilita' della persona richiesta. Quando sara' concessa l'estradizione, consegnera' tali beni alla Parte Richiedente. Per le finalita' del presente Articolo, potranno essere sequestrati e consegnati alla Parte Richedente:

  • a)gli oggetti che sono stati utilizzati per commettere il reato o altri oggetti o strumenti che possano servire quali mezzi di prova;
  • b)i beni provento del reato che siano stati trovati nella disponibilita' della persona richiesta o che siano stati successivamente rinvenuti. 2. La consegna dei beni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo sara' effettuata anche quando l'estradizione, sebbene gia' accordata, non puo' aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta. 3. La Parte Richiesta, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, potra' differire la consegna dei beni sopra indicati fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarli temporaneamente a condizione che la Parte Richiedente si impegni a restituirli. 4. La consegna dei beni di cui al presente Articolo non pregiudichera' gli eventuali diritti o interessi legittimi della Parte Richiesta o di un terzo rispetto agli stessi. In presenza di tali diritti o interessi, la Parte Richiedente restituira', alla Parte Richiesta o a terzi, i beni consegnati, senza oneri, appena possibile, dopo la conclusione del procedimento.

Testo vigente dal 20 dicembre 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-11-25;151~allegato-art17 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari