[1]Diritti di traffico

[2]1. Ciascuna parte contraente concede all'altra parte contraente, in conformita' dell'allegato I e dell'allegato II, i seguenti diritti per l'effettuazione di servizi di trasporto aereo internazionale da parte dei vettori dell'altra parte contraente:

  • a)il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi;
  • b)il diritto di effettuare scali nel proprio territorio per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri, bagagli, merci e/o posta nell'ambito di un trasporto aereo (scopi non commerciali);
  • c)nell'effettuare un servizio concordato su una rotta specificata, il diritto di effettuare scali sul proprio territorio al fine di caricare e scaricare il traffico internazionale di passeggeri, merci e/o posta, separatamente o in combinazione; e
  • d)gli altri diritti specificati nel presente accordo. 2. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata in modo da conferire ai vettori aerei:
  • a)di Israele il diritto di imbarcare, nel territorio di qualsiasi Stato membro, passeggeri, bagaglio, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati ad un altro punto del territorio di tale Stato membro;
  • b)dell'Unione europea il diritto di caricare, nel territorio di Israele, passeggeri, bagagli, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati ad un altro punto del territorio di Israele.

Testo vigente dal 20 ottobre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151~art2 · fonte del testo

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