[1]Dati statistici

[2]1. Ciascuna parte contraente fornisce all'altra parte contraente le statistiche richieste dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e, su richiesta, altre informazioni statistiche disponibili che possano ragionevolmente essere richieste per esaminare l'andamento dei servizi aerei di cui al presente accordo. 2. Le parti contraenti cooperano nell'ambito del comitato misto di cui all'articolo 22 per facilitare il reciproco scambio di informazioni statistiche allo scopo di monitorare l'andamento dei servizi aerei di cui al presente accordo.

Testo vigente dal 20 ottobre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151~art12 · fonte del testo

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