L'associazione e' realizzata progressivamente e completata entro un periodo transitorio non superiore a sei anni. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione (in appresso denominato anche "il CSA") istituito dall'articolo 119 controlla periodicamente, di norma una volta all'anno, l'applicazione del presente accordo e l'adozione e l'attuazione delle riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche da parte della Serbia. Tale verifica e' eseguita in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformita' dei principi generali del presente accordo. Essa tiene debitamente conto delle priorita' stabilite nel partenariato europeo attinenti al presente accordo e assicura la coerenza con i meccanismi istituiti nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare con la relazione sui progressi compiuti in tale processo. Basandosi su questa verifica il CSA formulera' raccomandazioni e puo' adottare decisioni. Qualora durante la verifica siano individuate difficolta' particolari, queste possono essere sottoposte ai meccanismi di composizione delle controversie istituiti dal presente accordo. Il processo di associazione e' completato progressivamente. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il CSA procede ad una revisione completa dell'applicazione del presente accordo. In base a tale revisione, il CSA valuta i progressi compiuti dalla Serbia e puo' adottare decisioni relative alle fasi successive del processo di associazione. La revisione non riguardera' la libera circolazione delle merci, per la quale un calendario specifico e' previsto nel titolo IV.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~art8 · fonte del testo

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