: I films realizzati in coproduzione tra l'Italia ed il Marocco verranno considerati come films nazionali dalle competenti Autorita' dei due Paesi, purche' realizzati in conformita' alle disposizioni cinematografiche legislative vigenti negli stessi. Essi beneficiano dei vantaggi previsti per i films nazionali dalle disposizioni di legge in vigore o che potrebbero essere emanate in ciascun Paese coproduttore. Tali vantaggi sono acquisiti solamente dall'impresa produttrice del Paese che li concede. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente Accordo i coproduttori devono possedere tutti i requisiti richiesti dalle proprie leggi nazionali per avere diritto alle provvidenze previste in favore della produzione cinematografica nazionale, nonche' i requisiti stabiliti dalle norme di procedura di cui al successivo art. 15. Il films di coproduzione devono altresi' essere realizzati da imprese che posseggono una adeguata organizzazione tecnica e finanziaria ed una esperienza professionale riconosciuta dalle Autorita' nazionali secondo le rispettive normative interne.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;151~accordo-art2 · fonte del testo

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