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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'India per i servizi aerei con Annesso e scambio di Note, concluso a Roma il 16 luglio 1959
Legge 3 novembre 1961, n. 1500
- Aggiornato al
- 31 gennaio 1962
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 16
- Art. iACCORDO tra l'Italia e l'India per i servizi aerei con Annesso e scambi di Note (Roma, 16…
- Art. iiArticolo II Nei limiti della loro applicabilita' ai servizi aerei istituiti in base al…
- Art. iiiArticolo III Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti…
- Art. ivArticolo IV Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare per iscritto - a mezzo…
- Art. vArticolo V Al carburante, agli oli lubrificanti alle parti di ricambio e alle provviste…
- Art. viArticolo VI Le imprese di entrambe Le parti Contraenti debbono godere di possibilita'…
- Art. viiArticolo VII In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorita' Aeronautiche delle…
- Art. viiiArticolo VIII Ciascuna Parte Contraente fara' in modo che la propria impresa designata…
- Art. ixArticolo IX Ciascuna Parte Contraente fara' in modo che la propria impresa designata…
- Art. xArticolo X Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere stabilite in…
- Art. xiArticolo XI Qualora sorga una controversia fra le Parti Contraenti circa…
- Art. xiiArticolo XII Qualora sia conclusa una Convenzione generale multilaterale sui trasporti…
- Art. xiiiArticolo XIII Ciascuna Parte Contraente puo', in ogni momento, comunicare all'altra Parte…
- Art. xivArticolo XIV L'Annesso unito al presente Accordo sara' considerato come parte…
