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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma l'8 luglio 1991
Legge 12 aprile 1995, n. 150
- Aggiornato al
- 29 aprile 1995
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 15
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla…
- Art. 3All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 28.000.000 per…
- Art. 4La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
- Art. iACCORDO DI COOPERAZIONE TURISTICA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO…
- Art. iiARTICOLO II SVILUPPO DELL'INDUSTRIA TURISTICA E DELLE INFRASTRUTTURE 1. Le Parti, nel…
- Art. iiiARTICOLO III FACILITAZIONI Nel rispetto della propria legislazione interna le Parti si…
- Art. ivARTICOLO IV INTERSCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI TURISTICI Al fine di migliorare la…
- Art. vARTICOLO V PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI Entrambe le Parti adotteranno ogni utile…
- Art. viARTICOLO VI PROGRAMMI TURISTICI CULTURALI Le Parti stimoleranno le attivita' di…
- Art. viiARTICOLO VII FORMAZIONE TURISTICA 1. Le Parti incoraggeranno i rispettivi esperti…
- Art. viiiARTICOLO VIII SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DI STATISTICHE TURISTICHE 1. Entrambe le Parti si…
- Art. ixARTICOLO IX ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TURISMO 1. Le Parti agiranno in base alle…
- Art. xARTICOLO X CONSULTAZIONI Al fine di seguire l'applicazione del presente Accordo, nonche'…
- Art. xiARTICOLO XI VALIDITA' 1. Il presente Accordo entrera' in vigore nella data in cui…
