[1]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE RIGUARDANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA DA PARTE DEI FAMILIARI CONVIVENTI DEL PERSONALE DIPLOMATICO, CONSOLARE E TECNICO-AMMINISTRATIVO

[2]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, qui di seguito denominate "Parti", desiderando concludere un Accordo al fine di facilitare lo svolgimento di attivita' lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari dello Stato inviante sul territorio dello Stato ricevente, hanno convenuto quanto segue.

[3]Articolo 1 Oggetto dell'Accordo

[4]1. I familiari facenti parte del nucleo familiare convivente con un membro del personale accreditato presso le missioni diplomatiche e consolari della Repubblica Federativa del Brasile nella Repubblica Italiana e della Repubblica Italiana nella Repubblica Federativa del Brasile saranno autorizzati dallo Stato ricevente a svolgere un'attivita' lavorativa di tipo autonomo o subordinato nel territorio di quest'ultimo, in conformita' con le disposizioni del presente Accordo e sulla base del principio di reciprocita'. L'espressione "familiari" del capoverso precedente designa:

  • I)i coniugi non separati;
  • II)i figli non sposati minori di 21 anni;
  • III)i figli non sposati minori di 25 anni, purche' frequentino a tempo pieno corsi di studio a livello superiore;
  • IV)i figli non sposati, mentalmente o fisicamente disabili ai sensi della normativa locale. 2. Questo beneficio non si applica ai familiari del personale assunto localmente dalle Missioni diplomatiche e consolari. 3. Il suddetto beneficio si estendera' ugualmente ai familiari del personale accreditato presso la Santa Sede e presso gli Organismi internazionali aventi sede nei due Stati.

Testo vigente dal 3 marzo 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-02-10;15~accordo-art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari