DELLE PERSONE E DELLE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

  • 1)Nel rispetto delle norme di sicurezza e di ordine pubblico; ciascuna Parte Contraente si impegna, nell'ambito della propria giurisdizione, a facilitare il movimento e la residenza dei cittadini degli Stati delle Parti Contraenti, impiegati da, o distaccati presso, la Societa', o che svolgano ricerche utilizzando le attrezzature della Societa'.
  • 2)Ogni Parte Contraente si impegna, nell'ambito della propria giurisdizione, a semplificare il rilascio dei documenti di transito per importazioni temporanee di attrezzature scientifiche o di campioni che saranno impiegati nelle ricerche presso i laboratori della Societa'.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;15~convenzione-art4 · fonte del testo

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