[1]Entrata in vigore

[2]1. Il presente Accordo entrera' in vigore il giorno di ricevimento dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo. 2. Il presente Accordo puo' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrera' in vigore in conformita' alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente articolo e costituira' parte integrante del presente Accordo. 3. Il presente Accordo avra' durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avra' effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudichera' le procedure iniziate prima della cessazione medesima. 4. Il presente Accordo trovera' applicazione nel pieno rispetto delle leggi e normative nazionali di ciascuna delle Parti, cosi' come del diritto internazionale applicabile e delle obbligazioni esistenti nel contesto di organizzazioni internazionali di cui le Parti siano membri, e, per la Parte italiana nel rispetto delle obbligazioni nascenti dalla sua appartenenza alla Unione europea. In fede di cio', i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il giorno 22 del mese novembre dell'anno 2019, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, armena e inglese, tutte le versioni facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 16 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;149~accordo-art6 · fonte del testo

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