[1]ARTICOLO XVIII Entrata in Vigore, Durata e Denuncia

[2]1. Il presente accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le parti si informeranno dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali. 2. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di quindici (15) anni e potra' essere rinnovato per un periodo che le Parti potranno congiuntamente concordare. 3. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo XIV, ciascuna delle Parti potra' denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento dopo aver notificato per iscritto tale intenzione con un preavviso di almeno dodici (12) mesi e l'Accordo terminera' in concomitanza con la scadenza del preavviso. Detta notifica o denuncia non avra' effetto sul pagamento di eventuali debiti, rivendicazioni o risarcimenti, ne' esonerera' alcuna delle Parti da qualsiasi responsabilita' in cui sara' fino a quel momento incorsa nei confronti dell'altra Parte, in applicazione del presente Accordo. 4. Un preavviso di recesso potra' essere emesso in occasione della revisione di medio periodo, nel caso in cui una delle Parti abbia trasgredito in maniera sostanziale ai propri obblighi derivanti dall'Accordo.

[3]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente Accordo.

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 19 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;149~artxviii · fonte del testo

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