[1]Allegato PROTOCOLLO CONCERNENTE LE PREOCCUPAZIONI DEL POPOLO IRLANDESE RELATIVE AL TRATTATO DI LISBONA Il Regno del Belgio, La Repubblica di Bulgaria, La Repubblica Ceca, Il Regno di Danimarca, La Repubblica federale di Germania, La Repubblica di Estonia, L'Irlanda, La Repubblica ellenica, Il Regno di Spagna, La Repubblica francese, La Repubblica italiana, La Repubblica di Cipro, La Repubblica di Lettonia, La Repubblica di Lituania, Il Granducato del Lussemburgo, Ungheria, Malta, Il Regno dei Paesi Bassi, La Repubblica d'Austria, La Repubblica di Polonia, La Repubblica portoghese, La Romania, La Repubblica di Slovenia, La Repubblica slovacca, La Repubblica di Finlandia, Il Regno di Svezia, Il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, denominati «le alte Parti contraenti», Ricordando la decisione dei capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio europeo il 18 e 19 giugno 2009, concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona, Ricordando la dichiarazione dei capi di Stato o di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo il 18 e 19 giugno 2009, secondo la quale, all'atto della conclusione del successivo trattato di adesione, avrebbero introdotto le disposizioni di detta decisione in un protocollo da accludere, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali, al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, Constatando la firma da parte delle Alte parti contraenti del trattato tra le Alte parti contraenti e la Repubblica di Croazia relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

[2]Art. 1.

[3]Nessuna disposizione del trattato di Lisbona che attribuisce uno status giuridico alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o disposizione di tale trattato riguardante lo spazio di liberta', sicurezza e giustizia pregiudica in alcun modo l'ambito e l'applicabilita' della tutela del diritto alla vita di cui all'articolo 40.3.1, 40.3.2 e 40.3.3, della protezione della famiglia di cui all'articolo 41 e della tutela dei diritti in materia di istruzione di cui agli articoli 42, 44.2.4 e 44.2.5 della Costituzione irlandese.

Testo vigente dal 23 ottobre 2014

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