[1]Protezione dei dati

[2]1. I dati personali trasmessi ai sensi del presente Accordo sono elaborati e, successivamente, cancellati, nel rispetto della normativa applicabile sul territorio della Parte che garantisce il maggior grado di protezione. 2. Le Parti concordano che i dati personali, trasferiti in attuazione del presente Accordo, sono trattati esclusivamente per le finalita' da esso previste e in conformita' alle legislazioni nazionali e ai rispettivi obblighi internazionali, in particolare per quanto attiene alla tutela dei diritti umani. 3. I dati personali scambiati tra le Autorita' competenti vengono protetti in conformita' con la legislazione nazionale sullo scambio dei dati e delle informazioni, nel rispetto delle condizioni definite dalle Autorita' competenti che effettuano il trasferimento dei dati personali ed in conformita' con le condizioni e i principi relativi alla protezione dei dati personali. 4. Le Parti garantiscono un equivalente livello di protezione dei dati personali ottenuti ai sensi del presente Accordo. Le Autorita' competenti adottano le necessarie misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o non autorizzata, perdita accidentale o divulgazione non autorizzata, alterazione, accesso da parte di persone non autorizzate o da eventuali forme non autorizzate di elaborazione. 5. Le informazioni ed i documenti ricevuti da un'Autorita' competente in conformita' al presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati od organizzazioni internazionali, se non dietro preventivo consenso scritto dell'Autorita' competente che li ha forniti. 6. Su richiesta dell'Autorita' competente che trasmette i dati, l'Autorita' competente ricevente e' obbligata a correggere, bloccare o cancellare, in conformita' con la propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che risultino inesatti o incompleti, ovvero nel caso in cui la loro raccolta o ulteriore elaborazione sia in contrasto con il presente Accordo o con le norme applicate dall'Autorita' competente che trasmette detti dati. 7. Qualora l'Autorita' competente si renda conto che i dati ricevuti dall'altra Autorita' competente, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti, adotta tutte le misure necessarie per tutelarsi dal fare erroneo affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la correzione o la cancellazione degli stessi. 8. Ciascuna Autorita' competente, qualora si renda conto che i dati che ha trasmesso o ricevuto dall'altra Autorita' competente, ai sensi del presente Accordo, sorto inesatti, inattendibili o destino seri dubbi, lo rappresenta all'altra Autorita' competente. 9. Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Autorita' competenti conformemente con le disposizioni delle rispettive legislazioni nazionali e in linea con gli obblighi internazionali delle Parti in materia di scambio e protezione delle informazioni classificate.

Testo vigente dal 15 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;148~accordo-art9 · fonte del testo

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