All'articolo 20 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, alinea, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero in caso di licenza globale di progetto";
  • b)dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l'impresa e' tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge tale documentazione dovra' essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri".

Testo vigente dal 26 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148~art10 · fonte del testo

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