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Amministrativo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania sulla cooperazione nel campo turistico e dell'ambiente, fatto ad Ancona il 13 luglio 1991
Legge 12 aprile 1995, n. 148
- Aggiornato al
- 29 aprile 1995
- Articoli
- 17
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla…
- Art. 3All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13 milioni per…
- Art. 4La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
- Art. iACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'ALBANIA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO…
- Art. iiARTICOLO II In conformita' alla legislazione interna nei due Paesi, ciascuna delle Parti…
- Art. iiiARTICOLO III Le Parti contraenti cercheranno di facilitare e semplificare per quanto…
- Art. ivARTICOLO IV Le Parti, nel rispetto delle proprie legislazioni, agevoleranno e…
- Art. vARTICOLO V Entrambe le Parti adotteranno ogni utile provvedimento amministrativo…
- Art. viARTICOLO VI Le due Parti promuoveranno contatti tra i rispettivi Ministeri dell'ambiente…
- Art. viiARTICOLO VII Nell'ambito del presente Accordo l'azione delle due Parti sara' intesa a: a)…
- Art. viiiARTICOLO VIII Le Parti contraenti ricercheranno mezzi per trarre profitto da azioni…
- Art. ixARTICOLO IX Le Parti contraenti studieranno la possibilita' di offrire borse di studio…
- Art. xARTICOLO X 1. Entrambe le Parti si scambieranno informazioni circa: a) Le proprie risorse…
- Art. xiARTICOLO XI Per l'attuazione del presente Accordo, nonche' per la promozione e la…
- Art. xiiARTICOLO XII Il presente Accordo entrera' in vigore nella data in cui entrambi i Paesi si…
- Art. xiiiARTICOLO XIII Il presente Accordo restera' in vigore a tempo indeterminato. Esso potra'…
