[1]L'articolo 204 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e' sostituito dalle disposizioni seguenti:

[2]"Articolo 204

[3]Se, all'inizio dell'esercizio finanziario, il bilancio non e' stato ancora votato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, puo' autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempreche' siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma. Se tale decisione concerne spese diverse da quelle che derivano obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, il Consiglio la trasmette immediatamente all'Assemblea; entro un termine di trenta giorni l'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, puo' prendere una decisione differente su queste spese per quanto riguarda la parte superiore al dodicesimo di cui al primo comma. Questa parte della decisione del Consiglio e' sospesa sino al momento in cui l'Assemblea abbia preso la decisione. Se nel termine precitato l'Assemblea non ha preso una decisione diversa da quella del Consiglio, quest'ultima viene considerata definitivamente adottata. Le decisioni di cui ai commi secondo e terzo prevedono le misure necessarie in materia di risorse per garantire l'applicazione del presente articolo".

Testo vigente dal 30 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;148~art13 · fonte del testo

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