[1]in vigore

[2]1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Ai fini del presente paragrafo, nessun strumento depositato da un'organizzazione regionale d'integrazione economica e' considerato supplementare agli strumenti depositati da Stati membri di tale organizzazione. 2. Nei confronti di ciascuno Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratifichi, accetti, approvi o aderisca alla presente Convenzione dopo il deposito del quarantesimo strumento di detto atto, tale Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dalla data di deposito, da parte di detto Stato o organizzazione, del rispettivo strumento.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~convenzione-art38 · fonte del testo

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