[1]speciali d'investigazione

[2]1. Se consentito dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico interno, ciascuno Stato Parte, nella misura delle proprie possibilita' ed alle condizioni stabilite dal proprio diritto interno, adotta le misure necessarie a consentire l'appropriato impiego della consegna controllata, e, laddove ritenuto opportuno, l'impiego di altre tecniche speciali d'investigazione, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura da parte delle autorita' competenti sul suo territorio allo scopo di combattere efficacemente la criminalita' organizzata. 2. Allo scopo d'indagare i reati di cui alla presente Convenzione, si incoraggiano gli Stati Parti a stringere, laddove necessario, gli opportuni accordi o intese bilaterali o multilaterali per l'impiego di dette tecniche speciali di investigazione nel contesto della cooperazione internazionale. Tali accordi o intese vengono conclusi e attuati in piena ottemperanza osservanza del principio di sovrana uguaglianza degli Stati e vengono attuati in stretta conformita' ai termini di tali accordi o intese. 3. In mancanza degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le decisioni sull'impiego di tecniche speciali di investigazione a livello internazionale vengono prese caso per caso e, se necessario, possono tenere in considerazione le disposizioni e le intese di carattere economico riguardanti l'esercizio della giurisdizione da parte degli Stati Parte interessati. 4. La decisione d'impiegare la consegna controllata a livello internazionale, su consenso degli Stati Parte interessati, puo' includere metodi che permettono di intercettare la merce lasciandola proseguire integra oppure asportandola o sostituendola in tutto o in parte.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~convenzione-art20 · fonte del testo

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