1. L'accesso in territorio albanese di mezzi della Parte italiana e' regolato da successive intese tra le competenti autorita' italiane ed albanesi che entrano in vigore alla data della firma. 2. La procedura di trasferimento dei migranti in territorio albanese da e verso le Aree e' eseguita conformemente alle intese di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. I costi relativi all'impiego dei mezzi e delle unita' della Parte albanese, derivanti dalle disposizioni del presente Protocollo, sono sostenuti dalla Parte italiana conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del presente Protocollo.

Testo vigente dal 22 febbraio 2024

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